|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 21
aprile 2016
Circolare n. 72/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali
– Fondo di integrazione salariale – Operatività per i datori di lavoro tra 6 e 15
dipendenti - D.M. 3.2.2016, su G.U.
n. 74 del 30.3.2016.
Come è
noto, in base al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali disegnato dal Jobs Act (d.lgvo n. 148/2015), dall’1
gennaio scorso è stato istituito presso l’INPS il Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale) per i datori di lavoro con oltre 5
dipendenti (in precedenza oltre 15) non rientranti nell’ambito di applicazione
degli ammortizzatori sociali tradizionali; in particolare sono soggette al
Fondo le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario
nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti.
Fino
ad oggi, tuttavia, il nuovo Fondo era operativo soltanto per le aziende con
oltre 15 dipendenti già iscritte al vecchio Fondo di solidarietà residuale le
quali dall’1 gennaio scorso sono tenute al versamento dei contributi in misura
pari allo 0,65% del monte salari dei lavoratori dipendenti (esclusi i
dirigenti) di cui lo 0,43% a carico del datore di lavoro e lo 0,22% a carico
dei lavoratori.
Il
Ministero del Lavoro ha ora esteso l’operatività del Fondo anche ai datori di
lavoro che occupano oltre 5 dipendenti i quali pertanto sono tenuti a versare,
con decorrenza dall’1 gennaio 2016, il relativo contributo pari allo 0,45% (di
cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori);
si segnala che la decorrenza dell’obbligo contributivo non coincide con la
possibilità di richiedere le prestazioni del Fondo le quali potranno essere
richieste per eventi verificatisi a partire dall’1 luglio prossimo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.36/2016,
25/2016 e 163/2015 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.74 del 30.3.2016
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 febbraio 2016
Fondo di integrazione salariale.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Denominazione e adeguamento del
Fondo
1. Il Fondo di
solidarieta' residuale gia' istituito presso
l'INPS
con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
di
concerto con il Ministro dell'economia e
finanze n. 79141
del 7
febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, alle
disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015 e
assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Art. 2
Ambito di applicazione
del Fondo di integrazione
salariale
1. Sono
soggetti alla disciplina
del fondo di
integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di
cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del
decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano
stati
costituiti Fondi di solidarieta' bilaterali di
cui all'art. 26 o
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'art. 27 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
2. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale di
cui al
precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti.
3. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del
presente decreto,
l'INPS provvede a individuare i soggetti tenuti
al versamento del
contributo al Fondo d'integrazione salariale.
4. Ai sensi dell'art.
28, comma 2, del decreto legislativo
n. 148
del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di cui
all'art. 26 del
medesimo decreto legislativo
avvengano in relazione
a settori,
tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia'
coperte dal
Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza
del nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano
nell'ambito
di applicazione di questo e non sono piu' soggetti
alla disciplina
del Fondo di integrazione salariale, ferma restando
la gestione a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
5. I contributi
eventualmente gia' versati o
dovuti, in base
al
presente decreto, restano
acquisiti al Fondo
di integrazione
salariale. Il Comitato
amministratore, sulla base
delle stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze il
mantenimento, in capo ai
datori di lavoro
del relativo settore,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione
necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai
sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo
n. 148 del 14
settembre 2015.
Art. 3
Destinatari del Fondo di
integrazione salariale
1. Sono destinatari
delle prestazioni di cui al presente decreto
i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi
gli apprendisti con contratto di
apprendistato
professionalizzante,
con esclusione dei
dirigenti e dei
lavoratori a domicilio,
che
abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita' produttiva
per la quale e' richiesta la prestazione di
almeno novanta giorni
alla data di
presentazione della domanda
di concessione del
trattamento.
2. Ai fini del requisito
di cui al comma precedente, l'anzianita'
di effettivo lavoro
del lavoratore che
passa alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto
del
periodo durante il
quale il lavoratore
e' stato impiegato
nell'attivita' appaltata.
3. Per
gli apprendisti di
cui al comma
1, alla ripresa
dell'attivita'
lavorativa a seguito
di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato
in
misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale
fruite.
Art. 4
Amministrazione del Fondo di
integrazione salariale
1. Il Fondo e' gestito
da un comitato amministratore composto
da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nonche' da due
rappresentanti con qualifica
di dirigente, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze,
in
possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti dall'art.
38 del
decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.
2. Gli esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei
datori
di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei
requisiti
di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in possesso
dei requisiti di competenza
e assenza di
conflitto d'interesse
previsti dagli articoli 37 del decreto legislativo
n. 148 del 14
settembre 2015.
3. Per la validita'
delle sedute e' necessaria la
presenza di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
4. La partecipazione al
comitato amministratore e' gratuita
e non
da' diritto ad alcun emolumento, indennita' ne'
ad alcun rimborso
spese.
5. Il comitato amministratore
rimane in carica per quattro anni e,
in ogni caso, fino al giorno
di insediamento del
nuovo Comitato.
Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due
mandati.
6. Il presidente del
comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
7. Le deliberazioni
del comitato amministratore sono
assunte a
maggioranza dei presenti e,
in caso di
parita' nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
8. Partecipa alle
riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS
nonche' il direttore
generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
9. L'esecuzione delle
decisioni adottate dal
comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si
evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.
10. Il provvedimento
di sospensione deve
essere adottato nel
termine di cinque giorni
ed essere sottoposto,
con l'indicazione
della norma che
si ritiene violata,
al presidente dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,
del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro
tre mesi il
presidente stabilisce se
dare ulteriore corso
alla
decisione o se annullarla.
11. Trascorso il termine
di cui al comma precedente la
decisione
diviene esecutiva.
12. Qualora sia
stato nominato il
commissario straordinario ai
sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo n.
148 del 14
settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore
sono assolte
dal commissario straordinario nominato dal
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali,
che le svolge
a titolo gratuito.
Il
commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del
comitato amministratore del Fondo.
Art. 5
Compiti del Comitato
amministratore
del Fondo di integrazione
salariale
1. Il comitato
amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla
base dei criteri stabiliti dal
consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,
i bilanci annuali,
preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una
propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) fare
proposte in materia
di contributi, interventi
e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art.
35, commi 4 e 5 del
decreto legislativo
n. 148 del
14 settembre 2015,
al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
c) vigilare
sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
d) decidere in unica
istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di
competenza;
e) assolvere ogni
altro compito ad
esso demandato da
leggi o
regolamenti;
f) fermo restando quanto
previsto dall'art. 35, commi 4 e 5,
entro
il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo
delle
prestazioni del Fondo da parte dei datori
di lavoro distinti
per
classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di
tali analisi
e del bilancio di previsione di cui al
comma 3 dell'art.
35, il
comitato
amministratore del Fondo
di integrazione salariale
ha
facolta' di proporre
modifiche in relazione
all'importo delle
prestazioni o alla
misura delle aliquote
di contribuzione. Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al
Fondo.
Art. 6
Prestazioni: assegno di
solidarieta'
1. Il Fondo di
integrazione salariale garantisce
un assegno di
solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori
di lavoro
che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative accordi collettivi aziendali
che stabiliscano una
riduzione dell'orario di lavoro, al fine di
evitare o ridurre
le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art.
24
della legge 23
luglio 1991, n.
223, o al
fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo.
2. La misura dell'assegno
di solidarieta' per le ore di lavoro non
prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo n.
148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta alle
disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione
di cui
all'art. 26 della legge
28 febbraio 1986,
n. 41 rimane
nelle
disponibilita' del Fondo.
3. L'assegno di
solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di dodici mesi in un biennio mobile.
4. Gli accordi collettivi
aziendali di cui
al comma 1 della
presente disposizione
individuano i lavoratori
interessati dalla
riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere
superiore
al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o
mensile dei
lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore,
la percentuale di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere
superiore
al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo
di solidarieta' e' stipulato.
5. Gli accordi di cui al
comma 1 devono specificare le
modalita'
attraverso le quali, qualora
sia necessario soddisfare
temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo'
modificare in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario
ridotto.
Il maggior lavoro
prestato comporta una
corrispondente riduzione
dell'assegno di solidarieta'.
6. Per l'ammissione all'assegno
di solidarieta', il
datore di
lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda
di concessione,
corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro sette
giorni dalla
data di conclusione del medesimo accordo.
7. Alla domanda
deve essere allegato
l'elenco dei lavoratori
interessati dalla riduzione
di orario. L'elenco
deve essere
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma
1 e
dal
datore di lavoro.
Tali informazioni sono
inviate dall'INPS alle
regioni e province autonome, per il tramite del sistema
informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita' e
degli
obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 148
del 14 settembre 2015.
8. La riduzione
dell'attivita' lavorativa deve avere
inizio entro
il trentesimo giorno successivo
alla data di
presentazione della
domanda.
9. Gli interventi e i
trattamenti di cui al presente articolo
sono
autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei
criteri di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adottato
per l'approvazione
dei programmi di
cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi
del decreto legislativo
n. 148 del 14
settembre 2015, con
particolare riferimento alla
causale del
contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma 1,
lettera c),
del medesimo decreto legislativo, dalla struttura territoriale
INPS
competente in relazione all'unita' produttiva. In
caso di aziende
plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata
dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di
lavoro o
presso la quale il datore
di lavoro ha
richiesto l'accentramento
della posizione contributiva.
10. All'assegno di
solidarieta' di cui al
presente articolo si
applica, per quanto
compatibile, la normativa
in materia di
integrazioni salariali ordinarie.
11. Per la prestazione
di cui al
presente articolo il
Fondo
provvede a versare
alla gestione di
iscrizione del lavoratore
interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
12. La contribuzione
dovuta e' computata in base a quanto
previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
13. L'assegno
di solidarieta' puo'
essere riconosciuto
esclusivamente in
favore dei lavoratori
di cui all'art.
3 del
presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato
mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente
la data
di inizio delle
riduzioni dell'orario di
lavoro. Ai fini
della
verifica vengono computati anche gli apprendisti.
Art. 7
Prestazioni: assegno
ordinario
1. Ai lavoratori di cui
all'art. 3 del presente decreto, dipendenti
di datori di
lavoro che occupano
mediamente piu' di
quindici
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la
data
di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario
di lavoro,
il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla
prestazione
di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore
prestazione
di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione
salariale in
relazione alle causali
di riduzione o
sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148
del
14 settembre 2015
in materia di
cassa integrazioni guadagni
ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e dall'art.
21
del medesimo decreto legislativo in materia
di cassa integrazione
guadagni
straordinaria,
limitatamente alle causali
per
riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della
cessazione
anche parziale di attivita'.
2. L'importo
dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed
e' soggetto
alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio
1986, n.
41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio
1986, n.
41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.
3. Ciascun intervento
per riduzione o sospensione
dell'attivita'
lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente decreto
e'
corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un
biennio
mobile.
4. La domanda di accesso
alla prestazione di
cui al presente
articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente competente
in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni
dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
programmata e
non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio
della sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa.
5. Gli interventi e i
trattamenti di cui al presente articolo
sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in
relazione
all'unita'
produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede
INPS
ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la
quale il
datore di lavoro
ha richiesto l'accentramento della
posizione
contributiva.
6. L'INPS valuta le
istanze presentate secondo i criteri di cui
al
decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 16,
comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per le causali
in
materia di integrazione
salariale ordinaria, ad
esclusione delle
intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi
di cassa
integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento
alle
causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.
7. Il Fondo provvede a
versare alla gestione
di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla
prestazione.
8. La contribuzione
dovuta e' computata in base a
quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9. All'assegno
ordinario si applica
per quanto compatibile
la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Art. 8
Durata massima complessiva delle
prestazioni
1. Per ciascuna
unita' produttiva, i
trattamenti relativi alle
prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio
mobile.
2. Ai fini del calcolo
del limite complessivo di cui al
precedente
comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la
durata
dell'intervento che da
luogo alla corresponsione dell'assegno
di
solidarieta', viene computato nella misura della meta'.
Oltre tale
limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
Art. 9
Modalita' di erogazione e
termine
per il rimborso delle
prestazioni
1. L'erogazione
delle prestazioni e'
effettuato dal datore
di
lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di
ogni periodo di
paga.
2. L'importo delle
prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro
o
conguagliato da
questo secondo le
norme per il
conguaglio tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la
richiesta di rimborso
delle prestazioni
corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza,
dopo
che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o
dalla data
del provvedimento se successivo.
4. La sede INPS
territorialmente competente puo' autorizzare il
pagamento diretto in presenza
di serie e
documentate difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del
datore di
lavoro.
Art. 10
Finanziamento
1. Per le prestazioni di
cui ai precedenti articoli
6 e 7, e'
dovuto al Fondo:
a) per i datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di
quindici
dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%
della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti,
esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due
terzi a
carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
b) per i datori di
lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque
a quindici dipendenti, un
contributo ordinario dello
0,45% della
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio,
di cui
due terzi a carico del datore di lavoro e
un terzo a
carico dei
lavoratori.
2. E' stabilito inoltre
un contributo addizionale
a carico del
datore di lavoro
che ricorra alla
sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.
3. Ai contributi di finanziamento
si applicano le
disposizioni
vigenti in materia
di contribuzione previdenziale
obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad
eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
4. I datori di lavoro
con una media occupazionale di piu' di cinque
dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al
versamento mensile
del contributo di finanziamento di cui al comma 1,
lettera b) del
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A
decorrere dalla
medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di
piu'
di quindici dipendenti
nel semestre precedente
sono tenuti al
versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al
comma 1,
lettera a) del presente articolo.
Art. 11
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo
di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli
interventi a carico
del Fondo sono
concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro i
limiti
delle risorse gia' acquisite.
3. Alle
prestazioni si provvede
nei limiti delle
risorse
finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al
fine di
garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali
prestazioni
sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare
dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro,
tenuto
conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a
favore
del datore di lavoro.
4. In via transitoria,
allo scopo di consentire l'erogazione
delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il
limite di
cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare
dei
contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto
conto
delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque
titolo a favore
dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun
limite
per le prestazioni erogate
nell'anno 2016, dieci
volte nell'anno
2017, otto volte nell'anno 2018,
sette volte nell'anno
2019, sei
volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso,
le
prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti
delle risorse
finanziarie acquisite al Fondo.
5. Il Fondo ha
obbligo di presentare
il bilancio tecnico
di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa
Nota
di aggiornamento, con
le seguenti tempistiche,
fermo restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del
bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei
saldi di bilancio:
a) in fase di prima
applicazione, entro sessanta giorni dalla prima
seduta del comitato amministratore;
b) ogni tre anni;
c) in ogni caso in
cui il Comitato
amministratore lo ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
6. Sulla base del
bilancio di previsione di cui al precedente comma
5, il Comitato amministratore
ha facolta' di
proporre modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con
decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro
e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le
compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
7. In caso di necessita'
di assicurare il
pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da
deliberare,
ovvero di
inadempienza del comitato
amministratore in relazione
all'attivita' di cui al
comma precedente, l'aliquota
contributiva
puo' essere modificata con decreto direttoriale
dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia
e delle finanze,
anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In
ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui
al comma 6,
l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di
cui al presente decreto trovano
applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2016,
fatto salvo quanto
previsto dal
successivo comma 2.
2. I datori di lavoro
che occupano mediamente, alla data
del 1°
gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel semestre
precedente,
compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni previste
dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di riduzione
del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
3. Ai sensi del comma 8
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che
occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi
di settore
costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge
n. 92/2012
che non hanno
ottemperato all'obbligo di
adeguamento alle
disposizioni di cui ai
commi 7 e
8 dell'art. 26
del decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre
2015. I
contributi da questi gia' versati o
comunque dovuti ai
Fondi di
settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale.
4. Ai sensi del comma 4
dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che
occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti
ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge
n. 92/2012 che
non
hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al comma
3 del
medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre
2015.
Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente
decreto per
gli eventi di sospensione
o riduzione del
lavoro verificatisi a
decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Ai sensi del comma
5, lettera a)
del medesimo art.
27 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere
dal 1°
gennaio 2016, confluiscono nel
fondo di integrazione
salariale i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di
cinque dipendenti
appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma
14 dell'art. 3
della legge n. 92/2012
che non hanno
ottemperato all'obbligo di
adeguamento al citato comma 4, lettere a)
ed e) dell'art.
27 in
materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015. Potranno
richiedere le prestazioni
previste dal presente
decreto per gli
eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a
decorrere
dal 1° luglio 2016.
Il presente decreto
e' trasmesso agli
Organi di Controllo
e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2016
Il Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.
salute e Min.
lavoro e
politiche sociali reg.ne prev. n. 749