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Roma, 21 aprile 2016

 

Circolare n. 72/2016

 

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Fondo di integrazione salariale – Operatività per i datori di lavoro tra 6 e 15 dipendenti - D.M. 3.2.2016, su G.U. n. 74 del 30.3.2016.

 

Come è noto, in base al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali disegnato dal Jobs Act (d.lgvo n. 148/2015), dall’1 gennaio scorso è stato istituito presso l’INPS il Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale) per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti (in precedenza oltre 15) non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali tradizionali; in particolare sono soggette al Fondo le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti.

 

Fino ad oggi, tuttavia, il nuovo Fondo era operativo soltanto per le aziende con oltre 15 dipendenti già iscritte al vecchio Fondo di solidarietà residuale le quali dall’1 gennaio scorso sono tenute al versamento dei contributi in misura pari allo 0,65% del monte salari dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) di cui lo 0,43% a carico del datore di lavoro e lo 0,22% a carico dei lavoratori.

 

Il Ministero del Lavoro ha ora esteso l’operatività del Fondo anche ai datori di lavoro che occupano oltre 5 dipendenti i quali pertanto sono tenuti a versare, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, il relativo contributo pari allo 0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori); si segnala che la decorrenza dell’obbligo contributivo non coincide con la possibilità di richiedere le prestazioni del Fondo le quali potranno essere richieste per eventi verificatisi a partire dall’1 luglio prossimo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.36/2016, 25/2016 e 163/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.74 del 30.3.2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2016 

Fondo di integrazione salariale.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                Denominazione e adeguamento del Fondo

  1. Il Fondo di solidarieta' residuale gia' istituito presso  l'INPS

con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  finanze  n.  79141  del  7

febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal    gennaio  2016,  alle

disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015  e

assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

 

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

                 del Fondo di integrazione salariale

  1.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di   integrazione

salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque

dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  classi  dimensionali

non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  decreto

legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati

costituiti Fondi di solidarieta' bilaterali  di  cui  all'art.  26  o

fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art.  27  del

decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale di  cui  al

precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti.

  3. Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,

l'INPS provvede a individuare i soggetti  tenuti  al  versamento  del

contributo al Fondo d'integrazione salariale.

  4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148

del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di  cui  all'art.  26  del

medesimo  decreto  legislativo  avvengano  in  relazione  a  settori,

tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte  dal

Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza del  nuovo

fondo i datori di lavoro del relativo settore  rientrano  nell'ambito

di applicazione di questo e non sono piu'  soggetti  alla  disciplina

del Fondo di integrazione salariale, ferma  restando  la  gestione  a

stralcio delle prestazioni gia' deliberate.

  5. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al

presente  decreto,  restano  acquisiti  al  Fondo   di   integrazione

salariale.  Il  Comitato  amministratore,  sulla  base  delle   stime

effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il

mantenimento, in capo ai  datori  di  lavoro  del  relativo  settore,

dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al

finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi

dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  n.  148  del  14

settembre 2015.

 

                               Art. 3

           Destinatari del Fondo di integrazione salariale

  1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto  i

lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi  compresi

gli apprendisti con contratto di  apprendistato  professionalizzante,

con esclusione dei  dirigenti  e  dei  lavoratori  a  domicilio,  che

abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita'  produttiva

per la quale e' richiesta la prestazione  di  almeno  novanta  giorni

alla  data  di  presentazione  della  domanda  di   concessione   del

trattamento.

  2. Ai fini del requisito di cui al comma  precedente,  l'anzianita'

di  effettivo  lavoro  del  lavoratore  che  passa  alle   dipendenze

dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del

periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato

nell'attivita' appaltata.

  3.  Per  gli  apprendisti  di  cui  al  comma   1,   alla   ripresa

dell'attivita'  lavorativa  a  seguito  di  sospensione  o  riduzione

dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e'  prolungato  in

misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione  salariale

fruite.

 

                               Art. 4

         Amministrazione del Fondo di integrazione salariale

  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da

cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale

nonche'  da  due  rappresentanti  con  qualifica  di  dirigente,   in

rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in

possesso dei requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'art.  38  del

decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.

  2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori

di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti

di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in  possesso

dei requisiti  di  competenza  e  assenza  di  conflitto  d'interesse

previsti dagli articoli 37 del decreto  legislativo  n.  148  del  14

settembre 2015.

  3. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di

almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.

  4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita  e  non

da' diritto ad alcun emolumento, indennita'  ne'  ad  alcun  rimborso

spese.

  5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni  e,

in ogni caso, fino al giorno  di  insediamento  del  nuovo  Comitato.

Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati.

  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato

stesso tra i propri membri.

  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a

maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,

prevale il voto del presidente.

  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il

collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale

dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato

amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di

illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.

  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel

termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione

della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS

nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  entro

tre mesi il  presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla

decisione o se annullarla.

  11. Trascorso il termine di cui al comma  precedente  la  decisione

diviene esecutiva.

  12. Qualora sia stato  nominato  il  commissario  straordinario  ai

sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo  n.  148  del  14

settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono  assolte

dal commissario straordinario nominato  dal  Ministro  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali,  che  le  svolge  a  titolo  gratuito.  Il

commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione  del

comitato amministratore del Fondo.

 

                               Art. 5

                 Compiti del Comitato amministratore

                 del Fondo di integrazione salariale

  1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di

indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e

consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e

deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  b)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e

trattamenti, anche ai fini di cui  all'art.  35,  commi  4  e  5  del

decreto legislativo  n.  148  del  14  settembre  2015,  al  fine  di

assicurare il pareggio di bilancio;

  c) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli

interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento

della gestione;

  d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie  di

competenza;

  e) assolvere ogni altro  compito  ad  esso  demandato  da  leggi  o

regolamenti;

  f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5,  entro

il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi  dell'utilizzo  delle

prestazioni del Fondo da parte dei  datori  di  lavoro  distinti  per

classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali  analisi

e del bilancio di previsione di cui  al  comma  3  dell'art.  35,  il

comitato  amministratore  del  Fondo  di  integrazione  salariale  ha

facolta'  di  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo   delle

prestazioni  o  alla  misura  delle  aliquote  di  contribuzione.  Le

modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle

finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo.

 

                               Art. 6

                Prestazioni: assegno di solidarieta'

  1. Il Fondo di integrazione  salariale  garantisce  un  assegno  di

solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori di  lavoro

che stipulano con le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'

rappresentative accordi collettivi  aziendali  che  stabiliscano  una

riduzione dell'orario di lavoro, al fine  di  evitare  o  ridurre  le

eccedenze di personale nel corso della procedura di cui  all'art.  24

della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  o  al  fine   di   evitare

licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

  2. La misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro  non

prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.

148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta  alle  disposizioni  di  cui

all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di  cui

all'art. 26  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41  rimane  nelle

disponibilita' del Fondo.

  3. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo

massimo di dodici mesi in un biennio mobile.

  4. Gli accordi  collettivi  aziendali  di  cui  al  comma  1  della

presente disposizione  individuano  i  lavoratori  interessati  dalla

riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore

al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei

lavoratori interessati. Per ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di

riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore

al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale  l'accordo

di solidarieta' e' stipulato.

  5. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specificare  le  modalita'

attraverso le quali, qualora  sia  necessario  soddisfare  temporanee

esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  puo'  modificare  in

aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto.

Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente  riduzione

dell'assegno di solidarieta'.

  6. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il  datore  di

lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda  di  concessione,

corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro  sette  giorni  dalla

data di conclusione del medesimo accordo.

  7. Alla  domanda  deve  essere  allegato  l'elenco  dei  lavoratori

interessati  dalla  riduzione  di  orario.   L'elenco   deve   essere

sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1  e  dal

datore di lavoro.  Tali  informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle

regioni e province autonome, per il tramite del  sistema  informativo

unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita'  e  degli

obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo  n.  148

del 14 settembre 2015.

  8. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere  inizio  entro

il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della

domanda.

  9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo  sono

autorizzati, previa istruttoria, alla luce  dei  criteri  di  cui  al

decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  adottato

per l'approvazione  dei  programmi  di  cassa  integrazione  guadagni

straordinaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  148  del  14

settembre  2015,  con  particolare  riferimento  alla   causale   del

contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma  1,  lettera  c),

del medesimo decreto legislativo, dalla struttura  territoriale  INPS

competente in relazione all'unita' produttiva.  In  caso  di  aziende

plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e'  rilasciata

dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore  di  lavoro  o

presso la quale il datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'accentramento

della posizione contributiva.

  10. All'assegno di solidarieta' di  cui  al  presente  articolo  si

applica,  per  quanto  compatibile,  la  normativa  in   materia   di

integrazioni salariali ordinarie.

  11. Per la  prestazione  di  cui  al  presente  articolo  il  Fondo

provvede  a  versare  alla  gestione  di  iscrizione  del  lavoratore

interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

  12. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto  previsto

dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

  13.   L'assegno   di   solidarieta'   puo'   essere    riconosciuto

esclusivamente in  favore  dei  lavoratori  di  cui  all'art.  3  del

presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano  occupato

mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente la  data

di inizio delle  riduzioni  dell'orario  di  lavoro.  Ai  fini  della

verifica vengono computati anche gli apprendisti.

 

                               Art. 7

                   Prestazioni: assegno ordinario

  1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti

di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici

dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data

di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di  lavoro,

il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione

di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione

di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale  in

relazione alle causali  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'

lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n.  148  del

14  settembre  2015  in  materia  di  cassa   integrazioni   guadagni

ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e  dall'art.  21

del medesimo decreto legislativo in  materia  di  cassa  integrazione

guadagni    straordinaria,    limitatamente    alle    causali    per

riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione  della  cessazione

anche parziale di attivita'.

  2. L'importo dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art.

3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148  ed  e'  soggetto

alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.

41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.

41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.

  3. Ciascun intervento per riduzione  o  sospensione  dell'attivita'

lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente  decreto  e'

corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in  un  biennio

mobile.

  4. La domanda di  accesso  alla  prestazione  di  cui  al  presente

articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente  competente

in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio

della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e

non oltre il termine di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o

riduzione dell'attivita' lavorativa.

  5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo  sono

autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione

all'unita'  produttiva.   In   caso   di   aziende   plurilocalizzate

l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla  sede  INPS

ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il

datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'accentramento  della   posizione

contributiva.

  6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui  al

decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art.  16,  comma  2,  del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  per  le  causali  in

materia di integrazione  salariale  ordinaria,  ad  esclusione  delle

intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di  cassa

integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle

causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.

  7. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del

lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

  8. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto

dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

  9. All'assegno ordinario  si  applica  per  quanto  compatibile  la

normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

 

                               Art. 8

            Durata massima complessiva delle prestazioni

  1. Per ciascuna unita'  produttiva,  i  trattamenti  relativi  alle

prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque  superare

la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

  2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al  precedente

comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata

dell'intervento che da  luogo  alla  corresponsione  dell'assegno  di

solidarieta', viene computato nella misura della  meta'.  Oltre  tale

limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

 

                               Art. 9

                  Modalita' di erogazione e termine

                  per il rimborso delle prestazioni

  1. L'erogazione delle  prestazioni  e'  effettuato  dal  datore  di

lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine  di  ogni  periodo  di

paga.

  2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro  o

conguagliato da  questo  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra

contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

  3. Il conguaglio o  la  richiesta  di  rimborso  delle  prestazioni

corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo

che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in  corso

alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data

del provvedimento se successivo.

  4. La sede INPS territorialmente  competente  puo'  autorizzare  il

pagamento diretto in presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'

finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di

lavoro.

 

                               Art. 10

                            Finanziamento

  1. Per le prestazioni di cui ai  precedenti  articoli  6  e  7,  e'

dovuto al Fondo:

  a) per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di  quindici

dipendenti, un contributo ordinario dello  0,65%  della  retribuzione

mensile imponibile ai fini previdenziali dei  lavoratori  dipendenti,

esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui  due  terzi  a

carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;

  b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque

a quindici dipendenti, un  contributo  ordinario  dello  0,45%  della

retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei  lavoratori

dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a  domicilio,  di  cui

due terzi a carico del datore di lavoro  e  un  terzo  a  carico  dei

lavoratori.

  2. E' stabilito inoltre un  contributo  addizionale  a  carico  del

datore  di  lavoro  che  ricorra   alla   sospensione   o   riduzione

dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.

  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni

vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,

compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione  di

quelle relative agli sgravi contributivi.

  4. I datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di cinque

dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento  mensile

del contributo di finanziamento di cui al comma  1,  lettera  b)  del

presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere  dalla

medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di piu'

di  quindici  dipendenti  nel  semestre  precedente  sono  tenuti  al

versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1,

lettera a) del presente articolo.

 

                               Art. 11

                        Obblighi di bilancio

  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare

prestazioni in carenza di disponibilita'.

  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa

costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti

delle risorse gia' acquisite.

  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse

finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine  di

garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso,  tali  prestazioni

sono determinate in misura non superiore a quattro volte  l'ammontare

dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di  lavoro,  tenuto

conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo  a  favore

del datore di lavoro.

  4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione  delle

prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il limite  di

cui al precedente comma 3, calcolato in relazione  all'ammontare  dei

contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto

delle  prestazioni  gia'  deliberate  a  qualunque  titolo  a  favore

dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite

per le prestazioni erogate  nell'anno  2016,  dieci  volte  nell'anno

2017, otto volte nell'anno 2018,  sette  volte  nell'anno  2019,  sei

volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni  caso,  le

prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle  risorse

finanziarie acquisite al Fondo.

  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di

previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente

con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota

di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando

l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del

bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei

saldi di bilancio:

  a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima

seduta del comitato amministratore;

  b) ogni tre anni;

  c) in ogni caso  in  cui  il  Comitato  amministratore  lo  ritenga

necessario per garantire il buon andamento del Fondo.

  6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma

5, il Comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche

relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di

contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con

decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'

finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del  comitato

amministratore.

  7. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio

ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,

ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione

all'attivita' di cui al  comma  precedente,  l'aliquota  contributiva

puo' essere modificata con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del

lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,

anche in mancanza di proposta del comitato  amministratore.  In  ogni

caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di  cui  al  comma  6,

l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

                               Art. 12

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano  applicazione

a decorrere dal 1° gennaio 2016,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal

successivo comma 2.

  2. I datori di lavoro che occupano mediamente,  alla  data  del 

gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel  semestre  precedente,

compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni  previste

dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di  riduzione  del

lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

  3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148

del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  confluiscono

nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro  che  occupano

mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi di  settore

costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della  legge  n.  92/2012

che  non  hanno   ottemperato   all'obbligo   di   adeguamento   alle

disposizioni di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  26  del  decreto

legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I

contributi da questi gia' versati  o  comunque  dovuti  ai  Fondi  di

settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

  4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148

del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  confluiscono

nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro  che  occupano

mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi  costituiti

ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della  legge  n.  92/2012  che  non

hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al  comma  3  del

medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015.

Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto  per

gli eventi di sospensione  o  riduzione  del  lavoro  verificatisi  a

decorrere dal 1° luglio 2016.

  5. Ai sensi del comma 5,  lettera  a)  del  medesimo  art.  27  del

decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 

gennaio 2016, confluiscono nel  fondo  di  integrazione  salariale  i

datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque  dipendenti

appartenenti a fondi costituiti ai sensi del  comma  14  dell'art.  3

della legge n. 92/2012  che  non  hanno  ottemperato  all'obbligo  di

adeguamento al citato comma 4, lettere  a)  ed  e)  dell'art.  27  in

materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015.  Potranno

richiedere le prestazioni  previste  dal  presente  decreto  per  gli

eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere

dal 1° luglio 2016.

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Roma, 3 febbraio 2016

 

                                              Il Ministro del lavoro 

                                            e delle politiche sociali

                                                       Poletti       

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

          Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali reg.ne prev. n. 749